A cura del Comitato per la difesa e il rilancio della costituzione in Contropiano numero 0 – 2 Aprile 1993
Referendum sul Ministero dell’Agricoltura e Foreste
Si propone la soppressione del ministero dell’agricoltura e foreste, in seguito al trasferimento alle regioni della massima parte delle funzioni ministeriali. L’art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929 n. 1661, “”Trasformazione del Ministero dell’economia nazionale in Ministero dell’agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di stato; modificazione della denominazione del Ministero della Pubblica Istruzione in quello di Ministero dell’educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l’educazione fisica e giovanile e il Regio Decreto 27 settembre 1929, n 1663, “Ripartizione dei servizi. già di competenza del Ministero dell’economia nazionale, fra iil Ministero dell’agricoltura e deve foreste e il Ministero delle corporazioni “.
Referendum sul Ministero del le partecipazioni statali
La richiesta di referendum abrogativo riguarda l’intero testo della legge 22 dicembre 1956, n.1589. Tale legge, dopo aver istituito con l’art. 1 il Ministero delle partecipazioni statali, gli ha trasferito le competenze in precedenza spettanti al Ministero delle finanze per quanto attiene alle partecipazioni da esso gestite ed alle aziende patrimoniali dello Stato; gli ha inoltre devoluto le attribuzioni precedentemente spettanti al Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consigli dei Ministri o ai singoli Ministri, relativamente all’IRI, all’ENI e a tutte le altre imprese con la partecipazione statale diretta o indiretta, nonché le attribuzioni spettanti ai Ministeri del tesoro e dell’industria e commercio in ordine al fondo di finanziamento dell’industria meccanica. La legge regola, infine, l’organizzazione del Ministero, con riferimento alle sue strutture amministrative, alle relative competenze, alla provvista del personale, nonché alla copertura delle relative spese. E’ evidente che il quesito intende sottoporre a referendum l’abrogazione del sistema delle partecipazioni statali, con le conseguenti implicazioni sull’organizzazione amministrativa.
Referendum sulla droga
La richiesta in esame investe varie disposizioni del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Più precisamente, con riferimento al sistema sanzionatorio delineato nel suddetto testo unico, i promotori del referendum chiedono in primo luogo l’abrogazione dell’espressione dell’art. 75 “in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell’art. 78”, espressione che nella vigente legislazione segna il discrimine tra sanzioni amministrative, o, invece sanzioni penali di chi detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso personale. In secondo luogo viene proposta l’abrogazione dell’intero art. 76, che stabilisce le misure, di competenza dell’autorità giudiziaria, a carico di colui che rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socioriabilitativo e a carico del recidivante, nonché le sanzioni penali per colui che viola tali misure. Inoltre si chiede l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lettera e), punto 4, che prevede il potere del Ministro della Sanità di determinare con proprio decreto limiti e modalità di impiego dei farmaci sostitutivi.
Referendum sul finanziamento pubblico ai partiti
Il quesito referendario è diretto alla abrogazione delle norme che prevedono l’erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari per l’esplicazione dei loro compiti e per l’attività dei relativi partiti, nonché le modalità di distribuzione di detti contributi da parte dei presidenti delle camere, le attribuzioni in materia dei presidenti dei gruppi parla ntari e la decorrenza del beneficio. Vengono altresì sottoposte a referendum le successive modifiche delle norme, secondo la formulazione del quesito. Esso è pertanto limitato all’abrogazione delle norme che prevedono il contributo pubblico annuale ai partiti, rimanendo valide le altre norme sul finanziamento.
Referendum sull’intervento straordinario nel mezzogiorno
Oggetto della richiesta di referendum abrogativo sono numerosi articoli della legge 1 ° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno). In particolare si tratta dell’intero titolo I della legge (Obiettivi e organizzazione del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno) che disciplina la programmazione dell’intervento e gli organismi ed enti che devono concorrere ad attuarlo; gli artt. da 9 a 15, non investiti dalla richiesta di referendum, prevedono, invece, una serie di incentivi ed agevolazioni di varia natura per le attività produttive. Il quesito referendario mira essenzialmente alla soppressione dell’intervento straordinario, così come disciplinato dalla legge in esame, e degli organismi preposti alla sua attuazione.
Referendum sul Ministero del Turismo e dello Spettacolo
La richiesta di referendum abrogativo riguarda, nella sua interezza, la legge 31 Luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo. il quesito essendo volto all’abrogazione della stessa legge istitutiva del Ministero propone, quale unica e puntuale alternativa, quella di sopprimere l’organismo ministeriale nel suo complesso.
Referendum sulle competenze sanitarie in materia ambientale
Obiettivo del referendum, con l’abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 833 del 1978, è di rendere autonoma la cura del settore ambientale rispetto a quella del settore sanitario, secondo le linee di evoluzione avviate con la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’Ambiente. La proposta di abrogazione di norme mira a colpire l’attribuzione di competenze di controllo, al fine della prevenzione ambientale, anche ai servizi interni delle unità sanitarie locali.
Referendum sulle nomine ai vertici delle casse di risparmio
Oggetto della richiesta di referendum abrogativo è l’art. 2 del regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 778, recante “Norme per l’amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria”. Per effetto delle disposizioni contenute nella predetta norma la nomina di due membri dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio, che assumono rispettivamente l’ufficio di Presidente e di Vice Presidente, è effettuata dal Ministro del Tesoro su proposta del Governatore della Banca d’Italia, sentito il Comitato interminesteriale per il credito ed il risparmio, previo parere parlamentare. Il quesito referendario mira univocamente a sottrarre al Governo la funzione di nominare gli organi amministrativi al vertice delle Casse di Risparmio.